Normativa di riferimento
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
L’Omceo di Vicenza non ha predeterminato i criteri e le modalità di erogazione delle sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere trattandosi di attività eventualmente svolta in maniera del tutto sporadica senza alcuna regolarità legata ai compiti istituzionali. Sono consentite infatti solo limitate erogazioni liberali disposte in favore di Associazioni di volontariato, Onlus, Istituti scolastici e universitari, Associazioni non profit, Enti di ricerca e altri soggetti attivi in ambito sociale al fine di contribuire iniziative attinenti alla propria attività istituzionale. L’Omceo di Vicenza, nell’erogazione di fondi a titolo di liberalità, osserva principi di economicità, trasparenza, pubblicità, correttezza e imparzialità esplicitati in ciascun provvedimento di liberalità.