Normativa di riferimento
Art. 16, c. 1, 2, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
pdf Piano triennale fabbisogno personale 2022 2024 (Delibera n 172 del 18 08 2022) (409 KB)
pdf Piano triennale fabbisogno personale 2020 2022 (Delibera n 5 del 15 01 2020) (388 KB)
pdf Piano triennale fabbisogno personale 2019 2021 (Delibera n 13 del 13 03 2019) (356 KB)
Curriculum Vitae di Funzionario di Amministrazione con Posizione Organizzativa: