Una recente sentenza della Corte di Cassazione richiama l'attenzione dei professionisti sulla necessità di documentare le prestazioni rese a titolo gratuito, per evitare possibili contestazioni fiscali.

Le prestazioni professionali gratuite sono legittime, ma è importante che la loro gratuità possa essere adeguatamente dimostrata in caso di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.


A ribadirlo è la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 14338 del 15 maggio 2026, che ha affrontato il tema dell'onere della prova in relazione a prestazioni professionali non fatturate.
La vicenda trae origine da un contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e un professionista, al quale erano stati contestati maggiori redditi derivanti da compensi non dichiarati. Il professionista aveva sostenuto che le prestazioni fossero state effettuate gratuitamente a favore di amici e conoscenti.

La Cassazione ha tuttavia richiamato il principio secondo cui, nei rapporti di lavoro autonomo, l'onerosità delle prestazioni costituisce la regola, mentre la gratuità rappresenta un'eccezione che deve essere dimostrata.

Non è quindi sufficiente richiamare genericamente rapporti personali o di amicizia con il destinatario della prestazione: spetta al professionista fornire elementi oggettivi e puntuali che ne attestino la gratuità.
Tra le modalità suggerite vi è l'emissione di una fattura con uno sconto del 100%, tale da azzerare l'importo dovuto, accompagnata da una specifica indicazione della gratuità della prestazione e delle relative motivazioni. In alternativa, viene richiamata la possibilità di inserire una riga descrittiva di importo negativo corrispondente al valore della prestazione.
Si tratta di indicazioni operative da valutare in relazione alla specifica situazione fiscale e agli obblighi di fatturazione applicabili.
La corretta documentazione delle prestazioni gratuite rappresenta dunque una forma di tutela per il professionista, consentendo di dimostrare la natura non onerosa dell'attività svolta in caso di eventuali verifiche.

Fonte: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze – “Prestazioni gratuite: attenzione all'onere della prova”, pubblicato il 18 maggio 2026.